IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto, in data 16 gennaio 1995, registrato  alla
Corte  dei  conti  in  data  1  marzo  1995,  con  il quale, ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato  disposto
lo  scioglimento  del  consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria)
per la durata di  diciotto  mesi  e  la  nomina  di  una  commissione
straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato   che   non   risulta   esaurita  l'azione  di  recupero
finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative  di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto  che  le  esigenze  della collettivita' locale e la tutela
degli interessi primari  richiedono  un  ulteriore  intervento  dello
Stato,  che  assicuri  il  ripristino  dei  principi democratici e di
legalita'  e  restituisca   efficienza   e   trasparenza   all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito, senza modificazioni, dalla legge  11  febbraio  1994,  n.
108;
  Vista  la  proposta  del Ministro dell'interno, la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 1996;
                              Decreta:
  La  durata  dello  scioglimento  del  consiglio  comunale di Camini
(Reggio Calabria), fissata in diciotto  mesi,  e'  prorogata  per  il
periodo di sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 26 settembre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  NAPOLITANO, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 315