IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 16 gennaio 1995, registrato alla Corte dei conti in data 1 marzo 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente; Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi; Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente; Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Camini (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addi' 26 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1996 Registro n. 2 Interno, foglio n. 315